(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 196)
                              Art. 196. 
                  (Imprese per operazioni portuali) 
 
 
  La concessione, di cui all'articolo 111 del  codice,  e'  data  dal
capo del compartimento, sentito il consiglio  o  la  commissione  del
lavoro portuale. 
  Il  capo  del  compartimento,  qualora  intenda,  avvalersi   della
facolta' di cui all'articolo 111, secondo comma, del codice, sente la
camera di agricoltura, industria e commercio.