(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 198)
                              Art. 198. 
          (Licenza e registro delle imprese concessionarie) 
 
 
  La concessione e' fatta con licenza  del  capo  del  compartimento,
sottoscritta dall'interessato; ha la durata di un anno e puo'  essere
rinnovata. 
  Le imprese che hanno ottenuto la concessione sono  iscritte  in  un
registro tenuto dall'autorita' preposta alla  disciplina  del  lavoro
portuale. Un elenco di esse e' pubblicato nell'albo dell'ufficio dove
ha sede la predetta autorita'.