(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 20)
                              Art. 20. 
                (Custodia degli atti di concessione) 

 
  Gli originali degli  atti  di  concessione  sono  custoditi  presso
l'ufficio del compartimento sotto la  responsabilita'  dell'ufficiale
destinato a riceverli.