Art. 201. (Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto) Coloro che impiegano direttamente maestranze portuali e mezzi d'opera per provvedere alle operazioni portuali per conto proprio devono ottenere autorizzazione dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale. Lo svolgimento abituale di tale attivita' e' sottoposte al rilascio da parte dell'autorita' predetta di apposita licenza, nella quale sono stabilite le condizioni di esercizio.