(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 201)
                              Art. 201. 
        (Esecuzione di operazioni portuali per proprio conto) 
 
 
  Coloro che  impiegano  direttamente  maestranze  portuali  e  mezzi
d'opera per provvedere alle operazioni  portuali  per  conto  proprio
devono   ottenere   autorizzazione   dall'autorita'   preposta   alla
disciplina del lavoro portuale. 
  Lo svolgimento abituale di tale attivita' e' sottoposte al rilascio
da parte dell'autorita' predetta di  apposita  licenza,  nella  quale
sono stabilite le condizioni di esercizio.