(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 202)
                              Art. 202. 
                          (Norme di lavoro) 
 
 
  L'autorita' preposta alla disciplina del lavoro  portuale,  sentito
il consiglio o la commissione del  lavoro  portuale,  stabilisce  gli
orari di lavoro e le norme relative alla esecuzione delle  operazioni
portuali.