Art. 203. (Tariffe di lavoro) Le tariffe, di cui all'articolo 112 del codice, e le norme per la loro applicazione sono formate dall'autorita' preposta alla disciplina del lavoro portuale, sentito il consiglio o la commissione del lavoro portuale, e sono approvate con decreto del direttore marittimo, previa autorizzazione del ministro per la marina mercantile.