(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 205)
                              Art. 205. 
                      (Registro dei palombari) 

 
  Il registro dei palombari e' tenuto dal comandante del porto. 
  Per ottenere l'iscrizione nel registro sono  necessari  i  seguenti
requisiti: 
    1) eta' non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni; 
    2) cittadinanza italiana; 
    3) costituzione  fisica  particolarmente  robusta  ed  esente  da
tendenze alla pletora ed alle congestioni, accertata  dal  medico  di
porto o,  in  sua  assenza,  da  un  medico  designato  dal  capo  di
compartimento; 
    4) non essere stato condannato per un delitto punibile  con  pena
non inferiore nel  minimo  a  tre  anni  di  reclusione,  oppure  per
contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o
per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta  la
riabilitazione; 
    5) buona condotta morale e civile; 
    6) avere  effettuato  un  anno  di  navigazione  in  servizio  di
coperta, o aver prestato,  per  lo  stesso  periodo,  servizio  nella
marina militare in qualita' di palombaro. 
  La persistenza dei requisiti fisici di cui al n. 3 e' condizione 
per  l'esercizio  della  professione  ed  e'  soggetta  a   controllo
triennale da parte dei medico di porto. 
  Contro le  risultanze  delle  visite  sanitarie  di  cui  al  comma
secondo, n. 3 e al comma terzo  e  ammesso  ricorso,  entro  quindici
giorni dalla data di comunicazione dell'esito della  visita,  ad  una
commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta: 
    1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente; 
    2) da un medico designato dal medico provinciale  competente  per
territorio; 
    3)  da  un  medico  designato  dall'Istituto  nazionale  per   la
previdenza sociale. 
  Le designazioni di cui al precedente comma non possono  cadere  sul
sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.