(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 211)
                              Art. 211. 
                  (Prestazioni degli ormeggiatori) 

 
  Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare
la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto  quando  la  nave  sia
stata condotta al punto di ormeggio;  per  le  navi  in  partenza  la
prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in  cui  la  nave  ha
salpato le ancore e ha messo in moto.