(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 215)
                              Art. 215. 
                      (Attivita' dei barcaioli) 

 
  I barcaioli sono addetti alla condotta dei mezzi nautici adibiti ai
servizi attinenti al traffico nell'ambito del  porto  presso  il  cui
ufficio essi sono iscritti. 
  Il comandante del porto disciplina il  servizio  dei  barcaioli  in
modo da assicurare la regolarita'  del  servizio  stesso  secondo  le
esigenze  del  porto.  Il  comandante   del   porto   determina,   in
particolare, le tariffe per le operazioni svolte dai barcaioli. 
  Nei  porti  ove  se  ne  ravvisi  l'opportunita',   il   capo   del
compartimento puo' costituire i barcaioli in gruppo.