(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 226)
                              Art. 226. 
          (Comunicazione dei movimenti di imbarco e sbarco) 

 
  I movimenti  di  imbarco  e  sbarco  dei  marittimi  devono  essere
comunicati entro quindici giorni all'ufficio marittimi d'iscrizione.