(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 228)
                              Art. 228. 
             (Verifica della regolarita' dei documenti) 

 
  I documenti prodotti per la iscrizione della  gente  di  mare  sono
verificati  dal  funzionario  che  procede   all'iscrizione.   Della,
constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata  dal  funzionario
stesso. 
  I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul  quale
e' annotato il nome e cognome dell'iscritto  nonche'  la  data  e  il
numero d'iscrizione.