Art. 228. (Verifica della regolarita' dei documenti) I documenti prodotti per la iscrizione della gente di mare sono verificati dal funzionario che procede all'iscrizione. Della, constatata regolarita' e' fatta annotazione firmata dal funzionario stesso. I documenti prodotti si conservano in apposito fascicolo sul quale e' annotato il nome e cognome dell'iscritto nonche' la data e il numero d'iscrizione.