Art. 235. (Trasferimento d'iscrizione) Se un marittimo chiede di essere trasferito, nelle matricole di altro ufficio, l'ufficio presso cui il marittimo e' iscritto compila un estratto di matricola e lo trasmette col libretto di navigazione unitamente al fascicolo personale all'ufficio presso cui il marittimo ha chiesto di essere trasferito. L'ufficio che provvede alla nuova iscrizione annota gli estremi della precedente e da comunicazione del nuovo numero di matricola all'ufficio di provenienza, che provvede alla cancellazione del marittimo trasferito. Sulla nuova matricola devono essere effettuate le annotazioni di cui agli articoli 243 e 247. I periodi della navigazione effettuata sono riportati in complesso.