(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 241)
                              Art. 241. 
                    (Presentazione dei documenti) 

 
  I  documenti  per  ottenere   l'immatricolazione   possono   essere
presentati anche agli uffici di porto non  autorizzati  a  tenere  le
matricole della gente di mare di prima  e  di  seconda  categoria,  i
quali li trasmettono all'ufficio presso cui  l'immatricolando  chiede
di essere iscritto.