(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 255)
                              Art. 255. 
                       (Marinaio autorizzato) 

 
  Il titolo di  marinaio  autorizzato  e'  di  due  specie:  marinaio
autorizzato al piccolo traffico e  marinaio  autorizzato  alla  pesca
mediterranea.