(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 256)
                              Art. 256. 
             (Marinaio autorizzato al piccolo traffico) 

 
  Per  conseguire  il  titolo  di  marinaio  autorizzato  al  piccolo
traffico occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto, nella prima categoria della gente di mare; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) avere compiuto gli studi del corso superiore elementare; 
    4) avere effettuato quattro anni di navigazione  in  servizio  di
coperta; 
    5) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il marinaio  autorizzato  al  piccolo  traffico  puo'  assumere  il
comando: 
    a) di navi di stazza lorda non superiore a cinquanta  tonnellate,
lungo le coste continentali e insulari del Mediterraneo nelle zone  a
nord del trentacinquesimo parallelo, comprese fra  il  settimo  e  il
ventesimo meridiano; 
    b) di rimorchiatori con apparato motore di potenza non  superiore
ai centocinquanta cavalli indicati, nelle  acque  territoriali  dello
Stato. 
  I secondi capi ed i sergenti nocchieri  di  carriera  o  volontari,
entro cinque anni dalla cessazione del servizio,  possono  conseguire
senza esame il titolo di cui al presente  articolo,  purche'  abbiano
compiuto almeno quattro anni di imbarco.