(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 261)
                              Art. 261. 
                 (Capo barca per la pesca costiera) 

 
  Per conseguire il titolo  di  capo  barca  per  la  pesca  costiera
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare; 
    2)  non  avere  riportato   condanna   per   i   reati   indicati
nell'articolo 238, n. 4; 
    3) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    4) avere compiuto gli studi del corso inferiore elementare; 
    5) avere effettuato diciotto mesi di navigazione in  servizio  di
coperta, di cui dodici su navi addette alla pesca; 
    6) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il capo barca per la pesca costiera puo'  assumere  il  comando  di
navi a vela di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, e le
navi a propulsione meccanica, con apparato motore di potenza  fino  a
cinquanta cavalli asse, per l'esercizio della pesca  lungo  le  coste
continentali  e  insulari  dello  Stato,  entro  i  limiti  del  mare
territoriale.