(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 266)
                              Art. 266. 
                       (Capitano di macchina) 

 
  Per conseguire il  titolo  di  capitano  di  macchina  occorrono  i
seguenti requisiti: 
    1) avete compiuto i ventitre' anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di aspirante capitano di macchina; 
    3) avere lavorato per un anno in  uno  stabilimento  meccanico  a
tare o a riparare macchine e avere, inoltre, effettuato tre  anni  di
navigazione  in  servizio  di  macchina,  dei  quali  almeno  uno  su
piroscafi e uno su motonavi oppure aver effettuato  quattro  anni  di
navigazione  in  servizio  di  macchina,  dei  quali  almeno  uno  su
piroscafi e uno su motonavi; 
    4) avere sostenuto  con  esito  favorevole  un  esame  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  Il capitano di macchina puo': 
    1) imbarcare come ufficiale di macchina su navi di qualsiasi tipo
dotate di apparato motore  di  qualsiasi  potenza,  e  per  qualsiasi
destinazione; 
    2) assumere la direzione di macchina: 
      a) di navi da carico o da passeggeri, o addette alla pesca,  il
cui apparato motore non superi la potenza  di  milleduecento  cavalli
asse o di millecinquecento cavalli indicati nei Mediterraneo e, fuori
di esso, non oltre Huelva, Casablanca  e  Kosseir,  nonche'  nel  Mar
Nero; 
      b) di navi da diporto, per qualsiasi destinazione purche  abbia
effettuato tre anni di navigazione come ufficiale di macchina; 
      c) di navi addette alla  pesca,  di  qualsiasi  tonnellaggio  e
velocita' e per qualsiasi  destinazione,  e  di  navi  da  carico  di
qualsiasi tonnellaggio e  velocita'  e  per  qualsiasi  destinazione,
escluse  pero'  quelle  di  stazza  lorda  superiore  alle  diecimila
tonnellate, con velocita' superiore  alle  diciotto  miglia  all'ora,
purche'  abbia  effettuato  almeno  sei  anni  di  navigazione   come
ufficiale in servizio di macchina,  di  cui  due  almeno  come  primo
ufficiale; 
      d) di navi da passeggeri di stazza  lorda  non  superiore  alle
quindicimila tonnellate, qualsiasi velocita' esse abbiano, e di  navi
da passeggeri dalle quindicimila alle ventimila tonnellate di  stazza
lorda, che abbiano  una  velocita'  non  superiore  alle  venticinque
miglia all'ora, per qualsiasi destinazione, purche' abbia effettuato,
dopo il conseguimento del  titolo,  nove  anni  di  navigazione  come
ufficiale  in  servizio  di  macchina,  dei  quali  almeno  due  alla
direzione di macchina di navi da carico o  come  primo  ufficiale  di
macchina su navi da passeggeri. 
    3) assumere la direzione: 
      a) degli impianti elettrici di bordo, di  potenza  erogata  non
superiore a duemila chilovatt, purche'  abbia  effettuato  almeno  un
anno di  navigazione  al  servizio  di  impianti  elettrici,  la  cui
potenza, somma delle potenze  utenti,  esclusa  quella  destinata  al
circuito luce, non sia inferiore a duecentocinquantamila chilovatt; 
      b)  degli  impianti  elettrici  di  bordo  di  potenza  erogata
superiore a duemila chilovatt, purche' abbia  effettuato  almeno  due
anni di navigazione come ufficiale adibito ai  servizi  elettrici  di
bordo su navi munite d'impianti di potenza noti  inferiore  al  mille
chilovatt calcolando tale potenza a norma  della  precedente  lettera
a). 
  Gli ufficiali del genio navale, iscritti  nei  ruoli  della  marina
militare, possono  conseguire  il  titolo  di  capitano  di  macchina
qualora abbiano compiuto su navi militari o mercantili i  periodi  di
navigazione stabiliti al n. 3 del primo comma del presente  articolo.
Il conseguimento del titolo di capitano di  macchina  legittima  allo
esercizio  della  professione  marittima  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' indicate dal presente articolo, ritenendosi a tale  effetto
valida la navigazione compiuta, su navi  militari.  La  cancellazione
dai ruoli della marina, militare  comporta  la  perdita  (del  titolo
professionale di capitano di macchina. 
  Qualora  esigenze  della  navigazione  lo  richiedano  puo'  essere
affidata al capitano di macchina la direzione di macchina di navi per
le quali questa e' riservata, in via normale al capitano superiore di
macchina.