(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 267)
                              Art. 267. 
                  (Aspirante capitano di macchina) 

 
  Per  conseguire  il  titolo  di  aspirante  capitano  di   macchina
occorrono i seguenti requisiti: 
    1) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    2) possedere il titolo di allievo capitano di macchina; 
    3) avere lavorato per sei mesi in uno  stabilimento  meccanico  a
fare o a riparare macchine e avere inoltre effettuato una navigazione
di ventiquattro mesi, dei quali almeno sei come allievo  capitano  di
macchina, almeno otto in servizio di macchina su piroscafo e otto  in
servizio di macchina sul motonavi oppure aver effettuato trenta  mesi
di navigazione in servizio di macchina, dei quali otto mesi almeno su
piroscafi e otto mesi su motonavi; 
    4) avere sostenuto con  esito  favorevole  un  esame,  secondo  i
programmi stabiliti dal ministro per la marina mercantile. 
  L'aspirante capitano di macchina puo': 
    1) imbarcare: 
      a) come terzo ufficiale di macchina su navi da  passeggeri  nel
Mediterraneo e conte secondo ufficiale di macchina su navi da  carico
per qualsiasi destinazione, qualunque sia  la  potenza  dell'apparato
motore delle navi stesse; 
      b) come primo ufficiale di macchina  su  navi  da  carico,  del
Mediterraneo, qualunque sia la potenza dell'apparato motore; 
      c) come ufficiale di macchina, su navi da pesca, per  qualsiasi
destinazione, qualunque sia la potenza dell'apparato motore; 
    2) assumere la direzione di macchina, di navi da carico o addette
alla pesca, dotate d'apparato motore  di  potenza  non  superiore  ai
settecento  cavalli  asse  o   agli   ottocentosettancinque   cavalli
indicati, nel  Mediterraneo  e,  fuori  di  esso,  non  oltre  Lueva,
Casablanca e Kosseir, nonche' nel Mar Nero, purche' abbia  effettuato
complessivamente quattro anni di navigazione in servizio di macchina,
dei quali almeno uno come terzo ufficiale. 
  Gli ufficiali del genio navale  iscritti  nei  ruoli  della  marina
militare e gli ufficiali del corpo equipaggi marittimi ruolo  servizi
di macchina - e i capi meccanici di prima, seconda  e  terza  classe,
entro cinque anni dalla cessazione del servizio di carriera,  possono
conseguire il  titolo  di  aspirante  capitano  di  macchina  qualora
abbiano compiuto un periodo di effettiva navigazione su navi militari
o mercantili pari a quello stabilito al n.  3  del  primo  comma  del
presente articolo. La cancellazione dai ruoli della  marina  militare
comporta la perdita del titolo professionale di aspirante capitano di
macchina.