(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 278)
                              Art. 278. 
                        (Costruttore navale) 

 
  Per essere iscritto in qualita'; di costruttore navale nel registro
di cui all'articolo 275, occorrono i seguenti requisiti: 
    1) avere conseguito  il  diploma  di  istituto  nautico,  sezione
costruttori navali; 
    2) avere compiuto i ventuno anni di eta'; 
    3) non aver riportato condanna per i reati indicati nell'articolo
238, n. 4; 
    4) aver compiuto  due  anni  di  tirocinio  professionale  in  un
cantiere o in uno stabilimento di costruzioni navali. 
  Il costruttore navale puo' progettare, costruire e riparare navi  e
galleggianti con scafo in legno di qualunque tipo e tonnellaggio. 
  Puo' progettare, costruire e  riparare  scafi  metallici  privi  di
mezzi meccanici di propulsione e di macchinari in  genere  fino  alla
stazza lorda di 300 tonnellate e  navi  con  scafo  metallico  e  con
propulsione meccanica abilitate al solo  trasporto  di  merci  solide
fino alla stazza lorda di 100 tonnellate e  con  apparato  motore  di
potenza fino a 100 cavalli asse.