(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 281)
                              Art. 281. 
                    (Cancellazione dai registri) 

 
  Alla  cancellazione  dai  registri  del  personale  tecnico   delle
costruzioni  navali  si  procede  oltre   che   nei   casi   previsti
dall'articolo 1254 del codice, per i seguenti motivi: 
    a) morte dell'iscritto; 
    b)  dichiarazione  dell'iscritto   di   volere   abbandonare   la
professione; 
    c)  avere  riportato  condanna  per  uno   dei   reati   indicati
nell'articolo 238, n. 4. 
  La causa di cancellazione prevista, dalla  lett.  c)  del  presente
articolo non si applica agli allievi maestri d'ascia.