(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 286)
                              Art. 286. 
                       (Ammissione agli esami) 

 
  L'autorita' marittima mercantile informa  i  candidati  della  loro
ammissione  agli  esami  e  provvede  alla  pubblicazione   nell'albo
dell'ufficio dell'elenco nominativo degli ammessi.