(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 3)
                               Art. 3. 
                     (Reggenza di uffici minori) 

 
  Le norme per il conferimento a  persone  estranee  al  corpo  delle
capitanerie  di  porto  di  funzioni  amministrative  attinenti  alla
navigazione e al traffico marittimo, nei porti e  approdi  di  minore
importanza, ai sensi del secondo comma dell'articolo 18  dei  codice,
sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica. 
  Il conferimento di tali funzioni, che ha  carattere  transitorio  e
concerne esclusivamente un determinato porto o approdo, e' fatto  con
decreto del ministro per la marina mercantile.