(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 302)
                              Art. 302. 
            (Distinzione fra navi maggiori e navi minori) 

 
  Agli effetti del secondo comma dell'articolo  136  del  codice,  si
considerano navi alturiere le navi a propulsione meccanica o a  vela,
che per caratteristiche, per dotazioni e per  sistemazioni  riservate
all'equipaggio siano atte a navigazione di altura. 
  Si  considerano  navi  costiere  tutte  le  altre  navi   che   per
caratteristiche,  per  dotazioni   e   per   sistemazioni   riservate
all'equipaggio siano atte soltanto a navigazione costiera. 
  Per navigazione costiera si intende la navigazione lungo  le  coste
continentali e insulari dello Stato a  distanza  non  superiore  alle
venti miglia.