(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 308)
Art. 308.
(Indicazione dei segni d'individuazione sullo scafo delle navi
maggiori)
Il nome della nave e quello del luogo dell'ufficio di iscrizione
devono essere segnati in modo ben visibile sulla superficie esterna
della poppa con lettere di altezza non minore di dieci centimetri e
di larghezza proporzionata.
Il nome del luogo d'iscrizione deve essere segnato sotto quello
della nave.
Il nome della nave deve essere parimenti segnato in modo ben
visibile ai due lati della prora.