(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 308)
                              Art. 308. 
(Indicazione  dei  segni  d'individuazione  sullo  scafo  delle  navi
                              maggiori) 

 
  Il nome della nave e quello del luogo  dell'ufficio  di  iscrizione
devono essere segnati in modo ben visibile sulla  superficie  esterna
della poppa con lettere di altezza non minore di dieci  centimetri  e
di larghezza proporzionata. 
  Il nome del luogo d'iscrizione deve  essere  segnato  sotto  quello
della nave. 
  Il nome della nave  deve  essere  parimenti  segnato  in  modo  ben
visibile ai due lati della prora.