(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 311)
                              Art. 311. 
                 (Elenco delle societa' autorizzate) 

 
  La societa' che richiede  l'autorizzazione  prevista  dall'articolo
143 del codice deve inoltrare al ministro per  la  marina  mercantile
domanda   corredata   dei   documenti,   rilasciati    dall'autorita'
competente, dai quali risulti la sussistenza dei  requisiti  indicati
dall'articolo precedente. 
  La societa' che richiede l'equiparazione prevista dall'articolo 144
del codice deve  inoltrare  al  ministro  per  la  marina  mercantile
domanda corredata dall'atto  costitutivo  e  dallo  statuto  sociale,
nonche' da  (documenti,  rilasciati  dall'autorita'  competente,  dai
quali risulti che la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale
dell'impresa e' nello Stato. 
  L'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 143  del  codice  e'
tenuto presso il ministero della marina  mercantile,  e  indica,  per
ciascuna societa' autorizzata, la denominazione sociale, la sede,  il
capitale e gli elementi dai  quali  si  desume  la  prevalenza  degli
interessi nazionali nel capitale e negli organi  di  amministrazione,
ovvero, nel caso di societa' equiparate a norma dell'articolo 144 del
codice, la costituzione o la sede o l'oggetto principale dell'impresa
nello Stato.