Art. 325. (Rilascio e trasmissione dell'atto di nazionalita') La direzione marittima compila l'atto di nazionalita' a norma dell'articolo 150 del codice e lo trasmette al l'ufficio di iscrizione della nave. L'ufficio d'iscrizione riporta sulla matricola l'indicazione della data e del numero dell'atto di nazionalita'; annota sull'atto stesso il numero di matricola nonche' le eventuali trascrizioni effettuate nel frattempo sulla matricola e quindi, unitamente al certificato di stazza, consegna l'atto al proprietario o all'armatore o al comandante della nave. Se l'atto di nazionalita' riguarda navi provenienti da bandiera estera, l'autorita' marittima mercantile che lo rilascia ne informa l'autorita' doganale del luogo di iscrizione.