(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 332)
                              Art. 332. 
                    (Visto annuale sulla licenza) 

 
  La licenza deve essere sottoposta, entro il primo trimestre di ogni
anno,  al  visto  dell'autorita'  marittima   mercantile   che   l'ha
rilasciata, per la riconferma della  validita'  e  per  il  pagamento
delle relative tasse.