(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 34)
                              Art. 34. 
              (Consegna e riconsegna dei beni concessi) 

 
  Dopo  l'approvazione  dell'atto  di   concessione   il   capo   del
compartimento con l'assistenza, se necessaria, dell'ufficio del genio
civile, immette il concessionario nel possesso del bene concesso.  La
consegna risulta da processo verbale. 
  Le stesse norme  si  applicano  per  la  riconsegna  da  parte  del
concessionario alla cessazione della concessione. 
  Quando opere eseguite dal concessionario rimangono  acquisite  allo
Stato, il verbale di riconsegna deve  riguardare  anche  tali  opere,
delle quali e' descritto lo stato di consistenza. 
  Le opere stesse sono iscritte nell'inventario dei beni  di  demanio
pubblico, ramo marina mercantile.