(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 340)
                              Art. 340. 
           (Uso della bandiera da parte delle navi estere) 

 
  Le  navi  estere  devono  alzare  la  propria  bandiera   nazionale
all'entrata nei porti e all'uscita, nonche' durante  i  movimenti  in
porto e quando viene ordinato dall'autorita' marittima mercantile.