(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 347)
                              Art. 347. 
                       (Stivaggio delle navi) 

 
  L'autorita' marittima mercantile o quella consolare ha facolta'  di
accertarsi, in qualunque momento, del regolare stivaggio delle  merci
caricate sulle navi e di ordinare a tal fine visite e ispezioni. 
  Le visite e le ispezioni per l'accertamento del regolare  stivaggio
sono eseguite secondo le norme  stabilite  per  l'accertamento  delle
condizioni di navigabilita'. 
  Tenuto  conto  dei  risultati  delle  visite  e  delle   ispezioni,
l'autorita', marittima mercantile  o  quella  consolare  dispone  gli
opportuni provvedimenti. 
  Tali autorita', possono rifiutare le spedizioni alla, nave in  caso
di inosservanza dei provvedimenti da esse disposti.