(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 348)
                              Art. 348. 
                   (Visite ed ispezioni alle navi) 

 
  Fermo il disposto del primo comma  dell'articolo  166  del  codice,
all'accertamento delle altre condizioni  previste  dall'articolo  164
del codice si provvede a norma di leggi e di regolamenti speciali.