(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 355)
                              Art. 355. 
                 (Proroga della validita' del ruolo) 

 
  Qualora  la  nave  alla  data  di  scadenza,  del  ruolo  si  trovi
all'estero  e  l'ufficio  consolare  sia  sprovvisto  di  ruoli,   la
validita'  del  ruolo  e'  prorogata,  (on  annotazioni  dell'ufficio
stesso, sino a quando la nave non faccia scalo in un porto in cui sia
possibile provvedere al rilascio di un nuovo ruolo. 
  In tal caso l'ufficio consolare che pone l'annotazione  di  cui  al
precedente comma deve darne notizia all'ufficio che ha rilasciato  il
ruolo.