(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 356)
                              Art. 356. 
          (Annotazioni relative all'armamento e al disarmo) 

 
  L'annotazione  dell'armamento  della  nave  si  effettua   all'atto
dell'imbarco  dell'equipaggio;  quella  del  disarmo  all'atto  dello
sbarco di tutto l'equipaggio. 
  Il ruolo della nave in disarmo e' custodito dall'ufficio  di  Porto
del luogo dove si trova la nave, per  il  periodo  di  validita'  del
ruolo stesso.