(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 36)
                              Art. 36. 
(Destinazione di parti del demanio marittimo ad altre amministrazioni
                            dello Stato) 
 
 
  La destinazione temporanea ad altri usi pubblici nell'interesse  di
altre amministrazioni dello Stato di determinate  parti  del  demanio
marittimo, di cui all'articolo 34 del  codice,  e'  autorizzata,  dal
ministro per la marina mercantile e consta  da  processo  verbale  di
consegna redatto dal capo del compartimento. Essa, salvo per i  porti
di cui all'articolo 19 del  codice,  non  importa  corresponsione  di
canone. 
  Nel processo verbale sono incluse le clausole necessarie  a  tutela
degli interessi del demanio marittimo. 
  L'eventuale utilizzazione da  parte  di  terzi  di  beni  demaniali
compresi nelle zone consegnate ad altre amministrazioni in dipendenza
del presente articolo, e' disciplinata a norma dell'articolo  36  del
codice    dalla    autorita'    marittima     mercantile,     sentita
l'amministrazione consegnataria. L'autorita' marittima mercantile  in
ogni caso esercita sui beni stessi  i  poteri  di  polizia  ai  sensi
dell'articolo 30 del codice.