(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 361)
                              Art. 361. 
                      (Ritrovamento del ruolo) 

 
  Qualora il ruolo smarrito  sia  ritrovato,  deve  essere  trasmesso
all'autorita' marittima mercantile che lo ha rilasciato. In tal  caso
questa ne fa invio alla cassa nazionale per  la  previdenza  marinara
che provvede al confronto tra il ruolo stesso e  quello  ricostituito
per gli eventuali conguagli agli effetti del deconto.