(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 370)
                              Art. 370. 
                (Giornale generale e di contabilita') 
 
 
  Il giornale generale e di contabilita',  deve  essere  scritto  dal
comandante o  da  un  ufficiale  da  lui  incaricato  e  firmato  dal
comandante stesso. 
  Su di esso, oltre  le  indicazioni  prescritte  dall'articolo  174,
secondo comma, del codice, si devono annotare in ordine di data: 
    1) la qualita' e la quantita' complessiva del carico; 
    2) le cause  che  hanno  prodotto  variazioni  all'inventario  di
bordo; 
    3) l'inventario degli oggetti  e  dei  valori  appartenenti  alle
persone decedute, scomparse o assenti dai bordo per altra causa; 
    4) la vendita o la distruzione fatta per ragioni igieniche  degli
effetti delle persone dell'equipaggio o dei passeggeri deceduti; 
    5)   il   conto   delle   retribuzioni   dovute   alle    persone
dell'equipaggio disertate, decedute, scomparse o assenti da bordo per
altra causa; 
    6) le azioni di merito compiute dalle persone  dell'equipaggio  o
dai passeggeri; 
    7)  le  malattie   e   gli   infortuni   occorsi   alle   persone
dell'equipaggio e ai passeggeri; 
    8) le riduzioni che per forza, maggiore si  fossero  fatte  sulle
razioni dei viveri; 
    9) i prestiti contratti; 
    10) il pegno o la vendita delle cose caricate; 
    11)  tutto  cio'  che  concerne  l'ufficio  del  comandante,  che
riguarda  l'interesse  dei  proprietari,   degli   armatori   e   dei
caricatori, e che puo' dar luogo a rendimento di conto  o  a  domanda
giudiziale, salvo le annotazioni particolari  da  farsi  negli  altri
libri di bordo.