(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 374)
                              Art. 374. 
                     (Giornale radiotelegrafico) 

 
  Il giornale radiotelegrafico e scritto dal marconista ed e' vistato
dal comandante. 
  In esso devono essere annotati  i  nomi  degli  operatori  e  degli
ascoltatori,  qualora  siano  presenti  a  bordo,  nonche'  qualsiasi
avvenimento o incidente che riguardi il servizio  radiotelegrafico  o
che  interessi  la  sicurezza  della  vita  umana  in  mare   e,   in
particolare, tutti i dispacci scambiati o intercettati.