(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 375)
                              Art. 375. 
                      (Registro delle partenze) 

 
  Presso ogni ufficio di porto e' tenuto  un  registro,  conforme  al
modello approvato dal ministro per la marina  mercantile,  nel  quale
sono annotati i dati relativi alla partenza di ciascuna nave.