(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 38)
                              Art. 38. 
(Destinazione di beni demaniali per carico, scarico e sosta di  merci
                            e materiali) 

 
  La destinazione delle aree e  delle  pertinenze  demaniali  per  il
carico, lo scarico e la sosta temporanea delle merci e dei  materiali
di cui all'articolo 50 del codice, il periodo di  franchigia  per  le
ordinarie operazioni  portuali,  i  canoni  e  le  altre  norme  sono
stabiliti dal capo del compartimento con ordinanza.