(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 387)
                              Art. 387. 
                 (Processi verbali di scomparizione) 

 
  Nei processi verbali di scomparizione da bordo per caduta  in  mare
il comandante della nave deve indicare se a suo avviso ricorrono  gli
estremi  di  morte   senza   rinvenimento   del   cadavere   previsti
dall'articolo 145 dell'ordinamento dello stato civile. 
  La trasmissione dei processi  verbali  di  scomparizione,  a  norma
dell'articolo 210 del codice, deve essere fatta al procuratore  della
Repubblica  nella  cui  circoscrizione  si   trovano   le   autorita'
competenti ad eseguire le annotazioni nel registro delle  nascite  ai
norma dell'articolo 211, secondo comma, del codice.