(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 396)
                              Art. 396. 
             (Oggetti appartenenti a cittadini italiani) 

 
  In caso di morte in navigazione di un  cittadino  italiano,  se  il
luogo  di  primo  approdo  della  nave  sia  all'estero,  l'autorita'
consolare, qualora non  abbia  la  possibilita'  di  provvedere  alla
custodia degli oggetti, dopo avere proceduto  alla  verifica  e  agli
accertamenti di  cui  agli  articoli  precedenti,  ritira  una  copia
dell'inventario e nel caso  che  la  nave  sia  diretta  a  un  porto
nazionale da' incarico al comandante della  nave  di  consegnare  gli
oggetti, i documenti e i valori  all'autorita'  marittima  mercantile
del porto nazionale di primo approdo; 
  se la nave non e' diretta a un porto nazionale provvede a inoltrare
gli  oggetti,  i  documenti  e  i  valori  all'ufficio  di  porto  di
iscrizione del defunto se trattasi di  marittimo,  e  all'ufficio  di
porto nella  cui  circoscrizione  e'  compreso  il  luogo  di  ultimo
domicilio del defunto se trattasi di passeggero.