(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 4)
                               Art. 4. 
                   (Zone di navigazione promiscua) 

 
  La navigazione di navi addette alla navigazione marittima in  acque
interne  o  di  navi  addette  alla  navigazione  interna  in   acque
marittime, a  norma  dell'articolo  24  del  codice,  puo'  svolgersi
limitatamente alle zone di  acque  interne  o  marittime  alle  quali
rispettivamente la navigazione  di  dette  navi  si  estende  in  via
normale per le esigenze della navigazione stessa. 
  Nei casi dubbi i limiti di tali zone di navigazione promiscua  sono
fissati, secondo i criteri indicati nel comma  precedente,  d'accordo
fra  il   capo   del   compartimento   marittimo   e   il   direttore
dell'ispettorato  compartimentale  e,  in  caso  di  disaccordo,  dai
ministri per la marina mercantile e per i trasporti. 
  Fuori delle zone di cui ai commi precedenti la navigazione in acque
interne di navi destinate alla navigazione marittima e la navigazione
in acque marittime di navi destinate alla  navigazione  interna  sono
soggette, salvo che non siano effettuate per  trasporti  riconosciuti
di carattere eccezionale dai ministri per la marina mercantile e  per
i trasporti,  a  tutte  le  disposizioni  del  codice,  del  presente
regolamento   e   delle   altre   leggi   e   regolamenti    speciali
rispettivamente attinenti alla navigazione interna e alla navigazione 
marittima