(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 403)
                              Art. 403. 
   (Rilascio dell'abilitazione da parte di associazioni nautiche) 

 
  L'autorizzazione a rilasciare l'abilitazione al comando di navi  da
diporto  a  vela  di  stazza  lorda  non  superiore  alle   cinquanta
tonnellate, a norma del secondo comma dell'articolo 213  del  codice,
e' data dal ministro  per  la  marina  mercantile  alle  associazioni
nautiche  inquadrate  nella  Federazione  italiana  della  vela,   su
proposta del Comitato olimpico nazionale italiano. 
  Per ottenere l'abilitazione di cui al secondo  comma  dell'articolo
213 del codice, i soci  delle  associazioni  nautiche  autorizzate  a
norma del comma precedente devono superare  un  esame  avanti  a  una
commissione costituita presso l'associazione. L'esame e' pratico  per
le navi di stazza lorda non superiore  alle  venticinque  tonnellate,
teorico-pratico  per  le  navi  di  stazza   lorda   superiore   alle
venticinque tonnellate e non superiore alle cinquanta. 
  Alla commissione deve partecipare il capo del circondario o un  suo
delegato, che la presiede.