(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 405)
                              Art. 405. 
      (Comando di navi marittime in acque interne e viceversa) 

 
  Le persone abilitate al comando e alla condotta di navi da  diporto
della navigazione marittima o  della  navigazione  interna,  a  norma
degli articoli 213 e 214 del codice,  possano  comandare  e  condurre
tali navi, anche in zone delle acque interne e  di  acque  marittime,
diverse dalle zone di navigazione promiscua di cui all'articolo 4.