(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 412)
                              Art. 412. 
              (Ordine di sospensione della costruzione) 

 
  L'ordine di sospensione della costruzione  di  una  nave  o  di  un
galleggiante, nei casi previsti dall'articolo 236  del  codice,  deve
essere notificato, a mezzo  di  un  agente  dell'autorita'  marittima
mercantile, al costruttore a cura dell'ufficio  che  ha  ricevuto  la
dichiarazione di costruzione.