(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 414)
                              Art. 414. 
                   (Esecuzione delle trascrizioni) 

 
  Le trascrizioni e annotazioni degli atti costitutivi, traslativi  o
estintivi di proprieta' o  di  altri  diritti  reali  su  navi,  sono
eseguite e firmate  nello  Stato  dall'ufficiale  di  porto  all'uopo
delegato dal capo dell'ufficio e  all'estero  dal  console  o  da  un
funzionario da questi delegato. 
  Il repertorio sul quale deve essere presa  nota  della  domanda  di
pubblicita', ai sensi dell'articolo 256 del codice,  e'  conforme  al
modello approvato dal ministro per la marina mercantile d'intesa, con
il ministro per la grazia e la giustizia e su di esso le domande sono
annotate in ordine di presentazione. 
  Qualora le trascrizioni o le  annotazioni  siano  richieste  ad  un
ufficio locale  marittimo  e  ad  una  delegazione  di  spiaggia,  la
pubblicita' non e' effettuata se  non  sia  autorizzata  dall'ufficio
circondariale marittimo competente al quale devono  essere  trasmessi
gli atti.