(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 415)
                              Art. 415. 
            (Trascrizione di atti riguardanti piu' navi) 

 
  Se la trascrizione riguarda due o piu' navi iscritte  nel  medesimo
ufficio,  e'  sufficiente  produrre  una  sola  copia  dei  documenti
prescritti.