Art. 42. (Competenza per le concessioni) Le concessioni per distributori di oli minerali e sottoprodotti e di altri carburanti sono fatte dal capo di compartimento con licenza; quelle per i depositi costieri di soli liquidi combustibili aventi una capacita' complessiva non superiore a mille metri cubi, e che non richiedono impianti di notevole entita', sono fatte con atto di concessione di durata non superiore a nove anni approvato dal direttore marittimo. Le altre concessioni per impianto ed esercizio di stabilimenti e di depositi costieri sono fatte con atto approvato dal ministro per la marina mercantile.