(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 420)
                              Art. 420. 
    (Conversazione dei documenti presentati per la trascrizione) 

 
  Alla fine di ogni anno l'ufficio d'iscrizione della nave provvede a
riunire in volumi,  secondo  l'ordine  del  repertorio,  i  documenti
presentati per la trascrizione.