(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 43)
                              Art. 43. 
                        (Depositi promiscui) 

 
  E' vietato il deposito di sostanze infiammabili o esplosive insieme
con altre merci, salvo che  l'interessato  abbia  ottenuto  per  tale
deposito l'autorizzazione prevista dal secondo comma dell'articolo 52
del codice.